Art. 2.
(Consiglio nazionale dell'ordine).

      1. È istituito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei traduttori e interpreti, con sede presso il Ministero della giustizia.
      2. Il Consiglio nazionale dell'ordine dei traduttori e interpreti, di seguito denominato: «Consiglio dell'ordine», dura in carica tre anni. Esso è articolato in due sezioni, quella dei traduttori e quella degli interpreti, ognuna composta da otto membri, eletti rispettivamente dagli iscritti nell'elenco dei traduttori e dagli iscritti negli elenchi degli interpreti di conferenza e degli interpreti di trattativa. Nell'ambito

 

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della sezione interpreti quattro membri sono scelti tra gli iscritti all'elenco degli interpreti di conferenza e quattro tra gli iscritti all'elenco degli interpreti di trattativa. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Ciascuna delle due sezioni elegge nel proprio seno un presidente, che è anche vicepresidente dell'ordine. Il Consiglio dell'ordine a sezioni riunite elegge un presidente, un segretario e un tesoriere.
      3. Ciascuna delle due sezioni del Consiglio dell'ordine ha, con riferimento ai rispettivi elenchi, le seguenti attribuzioni:

          a) cura la tenuta dell'albo professionale, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni, ed effettuandone la revisione ogni anno;

          b) propone le tabelle delle tariffe minime degli onorari professionali, armonizzandole con quelle internazionali, da approvarsi annualmente con decreto del Ministro della giustizia.

      4. Il Consiglio dell'ordine a sezioni riunite ha le seguenti attribuzioni:

          a) vigila sulla osservanza, da parte degli iscritti, delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione, adottando gli eventuali provvedimenti disciplinari;

          b) predispone ed aggiorna il codice deontologico e lo sottopone agli iscritti per l'approvazione mediante referendum;

          c) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette;

          d) provvede alla amministrazione dell'ordine, alla gestione del suo patrimonio mobiliare e immobiliare; compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ordine;

          e) trasmette copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro della giustizia, oltre che al procuratore della Repubblica di Roma;

          f) determina i contributi annuali da corrispondere da parte degli iscritti all'albo,

 

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oltre che le tasse per il rilascio di certificati e di pareri sulla liquidazione degli onorari;

          g) designa, su proposta delle rispettive sezioni, i rappresentanti dell'ordine presso altri organismi;

          h) esprime pareri, su richiesta di altri organismi ovvero di propria iniziativa, sulla qualificazione di istituzioni finalizzate alla formazione professionale nel campo della traduzione e dell'interpretariato.